Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

I primi passi da compiere: presentare la domanda di invalidità civile e la domanda di handicap.

La prima tappa per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge per le lavoratrici e i lavoratori affetti da patologie oncologiche consiste nell'ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dello "stato di handicap in situazioni di gravità"

1. Il lavoratore/trice deve rivolgersi al medico certificatore (l'elenco dei medici certificatori è pubblicato sul sito INPS) che invierà online all'INPS il certificato e rilascerà una ricevuta di trasmissione.

2. Successivamente il lavoratore/trice deve presentare all'INPS domanda di riconoscimento dell'invalidità e dello "stato di handicap" esclusivamente per via telematica indicando il protocollo del certificato medico riportato sulla ricevuta. Ci si può rivolgere ad un Patronato o all'AOPI prenotando la consulenza.

3. La commissione medica ASL-INPS preposta effettua gli accertamenti sanitari entro 15 giorno dalla presentazione della domanda.

4. Se il medico certifica la condizione di non trasportabilità la visita della commissione viene effettuata a domicilio o presso il luogo di momentanea residenza.

5. All'esito dell'accertamento verrà inviato un verbale provvisorio (in attesa di quello definitivo) che potrà essere utilizzato immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla legge per i malati oncologici.
In caso di mancato o erroneo riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio, contro l'INPS, entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario.

La patologia oncologica legata a malattia professionale

La patologia oncologica può essere professionale ovvero connessa al lavoro.

Esistono tabelle ministeriali aggiornate costantemente che contengono un elenco di malattie professionali.

Se la malattia e il lavoro svolto rientrano in queste tabelle, ci si può rivolgere al medico di base per attivare la procedura necessaria a richiedere la prevista prestazione economica a carico dell'INAIL.

Se, invece, la patologia non rientra nelle tabelle ministeriali, è necessario dimostrarne l'origine lavorativa mediante idonea documentazione sanitaria.

In ogni caso, il sospetto carattere professionale della malattia deve essere comunicato al datore di lavoro mediante certificato medico entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza o manifestazione della patologia. Scaduti i 15 giorni decade il diritto all'indennizzo per il periodo precedente la malattia.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL la malattia professionale del dipendente entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico.

I diritti e gli adempimenti in caso di malattia oncologica

Diritto a richiedere il passaggio ad un contratto part time.

Il lavoratore/trice affetto da patologia oncologica ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.

Quando lo stato di salute lo renderà possibile si potrà chiedere di tornare al tempo pieno.

Se possibile, il lavoratore/trice può scegliere la sede di lavoro più vicina possibile al domicilio. Serve il consenso del lavoratore/trice per trasferire ad altra sede (legge 104).

Diritto ai congedi

Se viene riconosciuta una invalidità civile superiore al 50%, si ha il diritto ad un periodo di congedo retribuito per cure della durata massima di 30 giorni all'anno, da fruire anche in maniera frazionata.

Il datore di lavoro accorderà il congedo a seguito di domanda, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Il trattamento economico del periodo di congedo è calcolato come le assenze per malattia ed è a carico del datore di lavoro.

Per sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, non si è obbligati a produrre ogni volta la giustificazione in quanto può essere prodotta un'unica volta mediante un'attestazione cumulativa.

Nota. i giorni di congedo per cure si aggiungono ai giorni di malattia previsti dal CCNL e non saranno computati ai fini del periodo di comporto (periodo durante il quale il lavoratore/trice assente per malattia non può essere licenziato).

Diritto ai permessi

Ottenuto il riconoscimento dello "stato di handicap in situazione di gravità" il lavoratore/trice ha diritto ad usufruire, a scelta, di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili. Bisogna presentare domanda all'INPS che ne rilascerà copie da consegnare al datore di lavoro (legge 104).

Diritto al sostegno economico

Se si è iscritti all'INPS (con 5 anni di contribuzione di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda) e viene riconosciuta una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, il lavoratore/trice ha diritto a chiedere l'assegno ordinario di invalidità. A tal fine si deve presentare domanda all'INPS su apposito modulo, allegando i certificati indicati, fra cui il certificato medico attestante l'infermità che ha ridotto la capacità di lavoro.

Se viene riconosciuta una invalidità totale - 100% - e permanente si ha il diritto di chiedere la pensione di invalidità. Anche in questo caso si deve presentare domanda all'INPS corredata da certificazione medica.

Controllare sempre il contratto collettivo che potrebbe prevedere tutele migliori di quelle riconosciute dalla legge!

Diritti dei familiari

I familiari hanno diritto:

1. ad un permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata, salvo eccezioni (legge 104);

2. ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno;

3. alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, una persona convivente con totlae e permanente inabilità lavorativa in condizioni di gravità;

4. ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino ad un massimo di due anni, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza di colui/colei che presta assistenza.

I familiari possono usufruire del congedo straordinario retribuito secondo il seguente ordine di preferenza:

a. coniuge convivente del malato (non ricoverato) portatore di handicap in situazione di gravità;

b. genitori (naturali, adottivi, affidatari) anche non conviventi, in caso di mancanza del coniuge;

c. figlio convivente, se gli altri familiari sono impossibilitati;

d.fratello o sorella conviventi, se impossibilitati gli altri familiari.

 

LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE SONO TRATTE DALL'OPUSCOLO INFORMATIVO "PATOLOGIE ONCOLOGICHE E INVALIDANTI - QUELLO CHE è IMPORTANTE SAPERE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI"

a cura di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, FAVO, AIMAC, KOMEN ITALIA.

vedi anche:
Patologie oncologiche, invalidanti, ingravescenti
Quello che è importante sapere per le lavoratrici i lavoratori e le loro famiglie